Convenzione›Titolo V
Art. 84
In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione in materia di trasporti è intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali e i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti aerei.
2. La cooperazione in materia di comunicazioni è intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni.
3. La cooperazione in questi settori persegue più particolarmente gli obiettivi seguenti:
a) la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala nazionale, regionale e internazionale;
b) la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/ efficacia che rispondano alle necessità di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessità degli utilizzatori e alla situazione economica globale degli Stati interessati,
c) una maggiore complementarietà dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello nazionale, regionale e internazionale;
d) l'armonizzazione dei sistemi nazionali ACP, favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico;
e) la riduzione degli ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni interstatali a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.
Storico versioni
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