ConvenzioneTitolo V

Art. 84

In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione in materia di trasporti è intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali e i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti aerei. 2. La cooperazione in materia di comunicazioni è intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni. 3. La cooperazione in questi settori persegue più particolarmente gli obiettivi seguenti: a) la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala nazionale, regionale e internazionale; b) la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/ efficacia che rispondano alle necessità di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessità degli utilizzatori e alla situazione economica globale degli Stati interessati, c) una maggiore complementarietà dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello nazionale, regionale e internazionale; d) l'armonizzazione dei sistemi nazionali ACP, favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico; e) la riduzione degli ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni interstatali a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-84

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Art. 84 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo