ConvenzioneTitolo IV

Art. 81

In vigore dal 30 mar 1986
Al fine di sostenere gli sforzi per la coltivazione delle risorse minerarie degli Stati ACP, la Comunità contribuisce a progetti di riassetto, mantenimento, razionalizzazione e ammodernamento di unità produttive economicamente vitali per renderle più operative e competitive. Essa contribuisce anche, compatibilmente con le capacità di investimento e di gestione e con l'evoluzione del mercato, all'individuazione, elaborazione e attuazione di nuovi progetti vitali, compresi quelli di piccole e medie dimensioni, considerando particolarmente il finanziamento di studi di fattibilità e di preinvestimento. Essa sostiene anche gli sforzi degli Stati ACP di rafforzamento delle infrastrutture connesse e coopera all'inserimento delle operazioni minerarie nel tessuto socioeconomico degli Stati in questione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-81

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Art. 81 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo