ConvenzioneTitolo IV

Art. 77

In vigore dal 30 mar 1986
Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energetica possono, a richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, concentrarsi: a) sulla riunione, analisi e diffusione di informazioni adeguate; b) sul rafforzamento della gestione e del controllo, da parte degli Stati ACP, delle loro risorse energetiche, conformemente ai loro obiettivi di sviluppo, per permettere loro di valutare l'offerta e la domanda in materia di energia e per giungere ad una pianificazione energetica strategica, mediante, tra l'altro, un aiuto alla programmazione energetica e un'assistenza tecnica ai servizi responsabili dell'impostazione e dell'esecuzione delle politiche energetiche; c) sull'analisi delle implicazioni, nel settore energetico, dei programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto dei risparmi di energia da realizzare e delle possibilità di sostituzione delle fonti primarie in particolare ricorrendo alle energie nuove e rinnovabili; d) sull'attuazione di adeguati programmi di azioni, basati su piccoli e medi progetti di sviluppo energetico in particolare in materia di risparmio e di sostituzione della legna da ardere; e) sullo sviluppo del potenziale di investimento per l'esplorazione e lo sviluppo di fonti di energia nazionali e regionali nonché per lo sviluppo di siti di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensità energetica; f) sulla promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie adeguate nonché della formazione necessaria per far fronte alle necessità di manodopera nel settore energetico; g) sul potenziamento delle capacità degli Stati ACP in materia di ricerca e di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di energia nuove e rinnovabili; h) sul riassetto delle infrastrutture di base necessarie alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia; i) sulla promozione della cooperazione fra Stati ACP nel settore energetico, comprese le azioni di cooperazione fra questi Stati ed altri Stati vicini beneficiari di un aiuto della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo