ConvenzioneTitolo IV

Art. 78

In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione mineraria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo del settore minerario degli Stati ACP interessati per garantire una redditività soddisfacente delle attività minerarie per lo sviluppo globale di tali Stati. Le parti contraenti sottolineano la propria interdipendenza in questo settore e convengono di utilizzare in modo coordinato i diversi mezzi d'azione previsti dalla presente convenzione in questo settore nonché, eventualmente, altri strumenti comunitari.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-78

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Art. 78 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo