ConvenzioneTitolo IV

Art. 79

In vigore dal 30 mar 1986
A richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprende azioni di assistenza tecnica e/o di formazione intese a rafforzare le loro capacità scientifiche e tecniche nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 79 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo