Art. 79
ConvenzioneTitolo IV

Art. 79

216 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
A richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprende azioni di assistenza tecnica e/o di formazione intese a rafforzare le loro capacità scientifiche e tecniche nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-79