Convenzione›Titolo IV
Art. 83
In vigore dal 30 mar 1986
La Banca può, in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso, le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all' in progetti di investimenti minerari ed energetici riconosciuti di interesse reciproco da parte dello Stato ACP interessato e da parte della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-83