Convenzione

Art. 194

In vigore dal 30 mar 1986
Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 8.500 milioni di ECU. Detto importo comprende: 1) 7.400 milioni di ECU provenienti dal Fondo così ripartiti: a) ai fini precisati negli 6.060 milioni di ECU di cui: - 4.860 milioni di ECU in forma di sovvenzioni; - 600 milioni di ECU in forma di prestiti speciali; - 60 milioni di ECU in forma di capitali di rischio. b) ai fini precisati agli articoli da 147 a 174, fino a 925 milioni di ECU in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione. c) ai fini precisati agli articoli da 176 a 184, una possibilità di finanziamento speciale, fino a 415 milioni di ECU a titolo del Sysmin. 2) Ai fini precisati agli fino a 1.100 milioni di ECU in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono abbinati, secondo le condizioni fissate all' di un abbuono di interessi il cui onere è imputato sulle risorse del Fondo.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-194

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Art. 194 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo