ConvenzioneSez. 3

Art. 193

In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonché i problemi generali e specifici risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresì sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari. 2. A tal fine viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP-CEE incaricato di: a) raccogliere le informazioni sulle procedure esistenti per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apportare tutti i necessari chiarimenti al riguardo; b) esaminare in base ad esempi concreti, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, qualsiasi problema generale o specifico eventualmente incontrato nell'attuazione di questa cooperazione; c) esaminare i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all', paragrafo 2 ed all', paragrafo 2 per consentire l'eliminazione di eventuali difficoltà e blocchi individuati ai diversi livelli; d) accertarsi che gli obiettivi ed i principi della cooperazione finanziaria e tecnica siano realizzati; e) aiutare a definire le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica secondo le disposizioni della presente convenzione; f) elaborare e sottoporre al Consiglio dei Ministri i risultati della valutazione dei progetti e programmi di azioni; g) presentare al Consiglio dei Ministri ogni suggerimento atto a migliorare od accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica; h) assicurare la coerenza e l'attuazione delle linee direttrici e delle risoluzioni adottate dal Consiglio dei Ministri per la cooperazione finanziaria e tecnica; i) eseguire gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri. 3. Il Comitato ACP-CEE che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei Ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato ACP-CEE. 4. Il Consiglio dei Ministri adotta il regolamento interno del Comitato ACP-CEE, in particolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della Presidenza. 5. Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato ACP-CEE può convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficoltà o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato ACP-CEE i mezzi atti ad eliminare tali difficoltà e blocchi. 6. Ogni problema specifico incontrato nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica può essere sottoposto al Comitato ACP-CEE il quale lo esamina nei sessanta giorni successivi per trovargli un'adeguata soluzione. 7. Per facilitare il lavoro del Comitato ACP-CEE, gli Stati ACP e i loro organismi regionali beneficiari, come pure la Commissione, con la collaborazione della Banca, sottopongono al Comitato ACP-CEE una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità. La relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento, i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi di azioni ed esempi specifici di problemi incontrati nel corso dell'attuazione. 8. Il Comitato ACP-CEE esamina le relazioni annuali sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità inviategli dalla Commissione e dagli Stati ACP a norma del paragrafo 7. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, in merito alle misure intese a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Esso redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, la relazione è esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione annuale consacrata alla definizione delle linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica. 9. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, il Consiglio dei Ministri definisce le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni o direttive in merito alle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono prendere per permettere il conseguimento degli obiettivi di tale cooperazione. 10. Ove si tratti di finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalità e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 3 e 4, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le sue operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-193

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Art. 193 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo