Convenzione›Sez. 2
Art. 196
In vigore dal 30 mar 1986
1. Per assicurare un sostegno efficace ai programmi di sviluppo degli Stati ACP, le parti contraenti convengono che tutti i prestiti concessi agli Stati ACP siano abbinati a condizioni favorevoli.
2. I prestiti speciali concessi a titolo del Fondo sono abbinati alle condizioni seguenti:
a) durata di quaranta anni e
b) dilazione di ammortamento obbligatoria di dieci anni
c) questi prestiti producono un interesse annuo dell'1% tuttavia gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano per questi prestiti di un tasso ridotto allo 0,50%.
3. I prestiti concessi dalla Banca sono abbinati alle condizioni seguenti:
a) il tasso d'interesse è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito;
b) se i prestiti non sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero, detto tasso è ridotto del 3% con un abbuono d'interesse che è automaticamente adeguato in modo che il tasso effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% nè superiore all'8%;
c) l'importo globale degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento della firma del contratto di prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni previste a titolo del Fondo ed è versato direttamente alla Banca;
d) i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto, tale durata non può superare 25 anni. Tali prestiti contemplano normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.
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