Convenzione›Sez. 2
Art. 191
In vigore dal 30 mar 1986
1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica:
a) gli Stati ACP;
b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati;
c) gli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, in particolare nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale.
2. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi di azioni approvati da questi ultimi anche:
a) gli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro istituzioni finanziarie e banche di sviluppo nazionali o regionali;
b) gli enti locali e gli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico, sociale e culturale;
c) le imprese che esercitano la propria attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP a norma dell';
d) le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP;
e) i borsisti ed i tirocinanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-191