Art. 191
ConvenzioneSez. 2

Art. 191

266 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati; c) gli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, in particolare nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale. 2. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi di azioni approvati da questi ultimi anche: a) gli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro istituzioni finanziarie e banche di sviluppo nazionali o regionali; b) gli enti locali e gli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico, sociale e culturale; c) le imprese che esercitano la propria attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP a norma dell'; d) le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP; e) i borsisti ed i tirocinanti.
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