ConvenzioneSez. 2

Art. 187

In vigore dal 30 mar 1986
Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre: a) i progetti d'investimento; b) i programmi di tipo settoriale; c) il rinnovamento dei progetti e programmi; d) i programmi di cooperazione tecnica; e) la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunità di base.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-187

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Art. 187 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo