Convenzione›Sez. 2
Art. 187
In vigore dal 30 mar 1986
Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre:
a) i progetti d'investimento;
b) i programmi di tipo settoriale;
c) il rinnovamento dei progetti e programmi;
d) i programmi di cooperazione tecnica;
e) la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunità di base.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-187