Convenzione

Art. 183

In vigore dal 30 mar 1986
1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunità può accordare un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilità non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'. 2. Poiché l'anticipo viene accordato a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede e prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi. 3. L'anticipo è dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalità è ritenuta più adeguata. 4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunità in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.
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Art. 183 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo