ConvenzioneSez. 7

Art. 203

In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. 2. a) L'aiuto d'urgenza consiste nell'assistenza immediatamente necessaria quando si verifichi una situazione straordinaria. Esso può assumere la forma di opere, forniture, prestazioni di servizi e pagamenti in contanti. Esso può servire a fornire cibo, sementi, alloggio, materiali, forniture mediche, indumenti e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda altre richieste specifiche degli Stati ACP, le condizioni dell'aiuto sono sufficientemente elastiche da consentire la fornitura di un'estesa gamma di prodotti e servizi. b) L'aiuto d'urgenza può anche coprire il finanziamento di misure immediate atte a garantire la riparazione e la funzionalità minima di opere o di attrezzature danneggiate. c) L'aiuto d'urgenza può anche integrarsi nei programmi indicativi nazionali allo scopo di predisporre, attraverso il finanziamento delle misure immediate di cui alla lettera b), la realizzazione, nell'ambito di tali programmi, di operazioni di ricostruzione o di rinnovamento. 3. Gli aiuti d'urgenza: a) contribuiscono a finanziare i mezzi più adeguati per ovviare alle gravi difficoltà incontrate; b) sono non rimborsabili; c) sono concessi e mobilitati con rapidità e elasticità; d) contribuiscono effettivamente alla soluzione dei problemi per i quali sono concessi. 4. Per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, gli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, possono autorizzare, alle condizioni previste all', la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata o di contratti a trattativa privata o l'esecuzione in economia. Essi possono approvvigionarsi, alle condizioni previste all', sui mercati della Comunità, degli Stati ACP o dei paesi terzi. 5. Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione. 6. Per le modalità di attribuzione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di attuazione degli aiuti sono fissate caso per caso; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale può concedere anticipi. 7. La Comunità adotta le disposizioni necessarie per facilitare la rapidità delle azioni richieste per far fronte alla situazione di urgenza, comprese misure quali il finanziamento retroattivo delle misure di pronto soccorso avviato dagli stessi Stati ACP. 8. a) Gli stanziamenti per aiuti d'urgenza devono essere impegnati entro sei mesi dalla fissazione delle modalità di utilizzazione, salvo indicazione contraria di queste ultime e purchè circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, la proroga di tale termine. b) Qualora non tutti gli stanziamenti aperti siano stati impegnati entro il termine fissato, l'impegno del Fondo può essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti impegnati entro tale termine. c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.
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