Convenzione

Art. 181

In vigore dal 30 mar 1986
La richiesta di intervento è indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. Se necessario, soprattutto per accelerare l'istruzione della richiesta, si può ricorrere alle risorse previste all' per finanziare una perizia rapida che consenta una diagnosi tecnica e finanziaria della capacità di produzione considerata. L'adempimento delle condizioni d'intervento viene constatato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunità con ricorso al sistema speciale di finanziamento.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-181

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Art. 181 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo