Convenzione

Art. 182

In vigore dal 30 mar 1986
L'intervento di cui all' è orientato verso gli obiettivi definiti all'. Esso è destinato a finanziare in via prioritaria programmi di riassetto, mantenimento o razionalizzazione che contribuiscano agli sforzi intrapresi dallo Stato ACP interessato per riportare ad un livello valido la sua capacità di produzione o d'esportazione in difficoltà rivolgendo particolare attenzione alla buona integrazione di detta capacità nello sviluppo globale del paese. Qualora appaia impossibile riportare questa capacità ad un livello valido, lo Stato ACP interessato e la Commissione ricercano progetti o programmi che permettano di conseguire nel miglior modo gli obiettivi del sistema. In caso d'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b) e dell', lettera b) le risorse del sistema speciale di finanziamento sono in priorità assegnate a sostenere gli sforzi che lo Stato ACP considerato compie per evitare un'interruzione dei progetti di sviluppo di cui all' o per promuovere progetti che possano almeno parzialmente sostituire, come fonti di proventi d'esportazione, le capacità in difficoltà. L'importo dell'intervento viene fissato dalla Commissione in funzione delle disponibilità di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilità di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entità della riduzione delle capacità di produzione e di esportazione, delle perdite subite dagli Stati ACP quali sono definite dall', e dell'importanza relativa del settore minerario colpito rispetto ai proventi d'esportazione dello Stato ACP. Uno stesso Stato ACP non può in nessun caso beneficiare di più del 35% dei fondi disponibili come frazione annua. Questo tasso è pari al 15% per un contributo ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b) e dell', lettera b). Le procedure applicabili all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalità di esecuzione sono quelle fissate nel titolo III della Parte terza della presente convenzione, esse tengono conto della necessità di una rapida attuazione dell'intervento.
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Art. 182 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo