Convenzione

Art. 178

In vigore dal 30 mar 1986
1. Ai fini precisati all', e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito un sistema speciale di finanziamento al quale la Comunità destina l'importo globale di 415 milioni di ECU destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro di questo sistema: a) l'importo è gestito dalla Commissione; b) esso è diviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli è presentata dalla Commissione, può autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50% della frazione fissata per l'anno successivo; c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo; d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi esigibili sono ridotti in conseguenza; e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dagli elementi seguenti: - la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma della lettera b); - gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera c). 2. Prima della scadenza del periodo di cui all' il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-178

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