Convenzione

Art. 291

In vigore dal 30 mar 1986
La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1985, cioè il 28 febbraio 1990. Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. Il Consiglio dei Ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-291

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Art. 291 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo