Convenzione

Art. 287

In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità. 2. Il Consiglio dei Ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-287

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Art. 287 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo