Convenzione

Art. 289

In vigore dal 30 mar 1986
1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato può aderire alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità. 2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. 3. L'accordo concluso con detto Stato può tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. 4. L'adesione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-289

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Art. 289 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo