Art. 289
Convenzione

Art. 289

151 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato può aderire alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità. 2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. 3. L'accordo concluso con detto Stato può tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. 4. L'adesione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.
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