Art. 287
Convenzione

Art. 287

149 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità. 2. Il Consiglio dei Ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.
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