Convenzione
Art. 283
In vigore dal 30 mar 1986
Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare in esse enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-283