Convenzione

Art. 279

In vigore dal 30 mar 1986
Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorchè sorgano tra la Comunità e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-279

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Art. 279 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo