Convenzione

Art. 279

In vigore dal 30 mar 1986
Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorchè sorgano tra la Comunità e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-279

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo