Art. 279
Convenzione

Art. 279

141 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorchè sorgano tra la Comunità e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-279