Convenzione
Art. 279
141 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorchè sorgano tra la Comunità e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-279