Convenzione
Art. 276
In vigore dal 30 mar 1986
L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell', paragrafo 4.
Essa può adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.
Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, essa può presentare al Consiglio dei Ministri tutte le conclusioni e raccomandazioni che ritenga utili, specie nell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-276