Convenzione

Art. 271

In vigore dal 30 mar 1986
Il Consiglio dei Ministri può delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-271

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Art. 271 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo