Convenzione

Art. 272

In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresì al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni; 2. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri. 3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-272

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Art. 272 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo