Convenzione

Art. 277

In vigore dal 30 mar 1986
1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento. 2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunità e in uno Stato ACP. 3. Essa può creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti. 4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-277

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Art. 277 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo