Convenzione
Art. 277
In vigore dal 30 mar 1986
1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento.
2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunità e in uno Stato ACP.
3. Essa può creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti.
4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-277