Art. 277
Convenzione

Art. 277

139 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento. 2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunità e in uno Stato ACP. 3. Essa può creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti. 4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-277