Convenzione
Art. 278
In vigore dal 30 mar 1986
l. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono deferite al Consiglio dei Ministri.
2. Tra le sessioni del Consiglio dei Ministri, tali controversie sono deferite, per composizione, al Comitato degli Ambasciatori.
3. Il Comitato degli Ambasciatori, se non riesce a dirimere la controversia, adisce il Consiglio dei Ministri nella sua prossima sessione perché dirima la controversia.
4. Il Consiglio dei Ministri, qualora non riesca a dirimere la controversia nel corso di tale sessione, può, a richiesta di una parte contraente interessata, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito è comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva.
5. a) In mancanza di composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri, a richiesta di una parte contraente interessata, avvia una procedura di arbitrato. Due arbitri sono designati, entro un termine di trenta giorni, dalle parti della controversia quali sono definite nel paragrafo 1; ciascuna delle parti designa un arbitro.
Questi due arbitri nominano a loro volta entro un temine di due mesi un terzo arbitro. In mancanza di designazione di quest'ultimo entro il termine previsto, questo arbitro viene designato dai Copresidenti del Consiglio dei Ministri, tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza.
b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza generalmente entro un termine di cinque mesi.
c) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Storico versioni
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