Convenzione
Art. 271
133 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Il Consiglio dei Ministri può delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-271