Convenzione

Art. 284

In vigore dal 30 mar 1986
1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunità, quest'ultima, non appena ha deciso di avviare negoziati per tale adesione, ne informa gli Stati ACP. 2. Le parti contraenti convengono inoltre: a) di stabilire, durante lo svolgimento dei negoziati di adesione, contatti regolari nel corso dei quali: - la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile sull'evoluzione dei negoziati; - gli Stati ACP indicano alla Comunità le loro preoccupazioni e posizioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. b) di esaminare senza indugio, dopo la conclusione dei negoziati di adesione, gli effetti dell'adesione sulla presente convenzione e di avviare negoziati per stabilire un protocollo di adesione ed adottare eventualmente le misure di adattamento e/o di transizione che possano rivelarsi necessarie e che saranno allegate a detto protocollo quale parte integrante dello stesso. 3. Fatte salve eventuali intese transitorie che potrebbero essere concluse, le parti contraenti riconoscono che le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP e un nuovo Stato membro della Comunità fintantochè non sia entrato in vigore il protocollo di adesione alla presente convenzione previsto al paragrafo 2, lettera b).
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Art. 284 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo