Art. 284
Convenzione

Art. 284

146 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunità, quest'ultima, non appena ha deciso di avviare negoziati per tale adesione, ne informa gli Stati ACP. 2. Le parti contraenti convengono inoltre: a) di stabilire, durante lo svolgimento dei negoziati di adesione, contatti regolari nel corso dei quali: - la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile sull'evoluzione dei negoziati; - gli Stati ACP indicano alla Comunità le loro preoccupazioni e posizioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. b) di esaminare senza indugio, dopo la conclusione dei negoziati di adesione, gli effetti dell'adesione sulla presente convenzione e di avviare negoziati per stabilire un protocollo di adesione ed adottare eventualmente le misure di adattamento e/o di transizione che possano rivelarsi necessarie e che saranno allegate a detto protocollo quale parte integrante dello stesso. 3. Fatte salve eventuali intese transitorie che potrebbero essere concluse, le parti contraenti riconoscono che le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP e un nuovo Stato membro della Comunità fintantochè non sia entrato in vigore il protocollo di adesione alla presente convenzione previsto al paragrafo 2, lettera b).
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