Protocollo N. 1›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 30 mar 1986
PROTOCOLLO N° 1
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purchè siano stati trasportati direttamente ai sensi dell':
a) i prodotti interamente ottenuti in uno o più Stati ACP;
b) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio.
3. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n° 10, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi Stati ACP, purchè siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni nè quelle indicate all', paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), nè la combinazione di queste lavorazioni o trasformazioni.
6. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-1