Protocollo N. 1›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 30 mar 1986
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:
a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.
Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e ferme restando le altre disposizioni del presente titolo, l'incorporazione di prodotti, parti e pezzi staccati non originari in un determinato prodotto ottenuto fa perdere il carattere originario al prodotto ottenuto soltanto se il valore dei suddetti prodotti, parti e pezzi staccati incorporati supera il 5% del valore del prodotto finito.
3. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una o più regole di percentuale limitano, nell'elenco A e nell'elenco B o in uno degli elenchi, il valore dei prodotti e parti posti in opera che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti e parti, abbiano essi o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate nei suddetti elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso più elevato, se sono diversi. Queste disposizioni sono applicabili anche quando è d'applicazione il disposto del paragrafo 2.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o più componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio;
ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino le condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;
f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;
g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
h) la macellazione degli animali.
Storico versioni
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