Protocollo N. 1›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 30 mar 1986
Sono considerati come interamente ottenuti in uno o più Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3:
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei
loro mari o oceani;
b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;
c) gli animali vivi che vi sono nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti
dal mare con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento
esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle
materie prime e che vi sono raccolti;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di
lavorazione che vi sono effettuate;
j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-2