Protocollo N. 1Titolo I

Art. 2

In vigore dal 30 mar 1986
Sono considerati come interamente ottenuti in uno o più Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani; b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti; c) gli animali vivi che vi sono nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate; j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-2

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