Convenzione

Art. 2

In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione ACP-CEE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali: - parità dei partner, rispetto della rispettiva sovranità, mutuo interesse ed interdipendenza; - diritto di ciascuno Stato di determinare le proprie scelte politiche, sociali, culturali ed economiche; - sicurezza delle loro relazioni fondate sull'"acquis" del loro sistema di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-2

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