Convenzione

Art. 7

In vigore dal 30 mar 1986
Le parti contraenti riconoscono la necessità di accordare un trattamento particolare agli Stati ACP meno sviluppati, e di tener conto delle difficoltà specifiche alle quali devono far fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Esse accordano un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati più svantaggiati delle popolazioni. La cooperazione comporta segnatamente un trattamento particolare nella determinazione del volume delle risorse finanziarie e delle relative condizioni, per consentire agli Stati ACP meno sviluppati di superare gli ostacoli, strutturali o d'altra natura, che si oppongono al loro sviluppo. Per gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari gli obiettivi della cooperazione mirano a definire e stimolare azioni specifiche intese a risolvere i problemi di sviluppo posti dalle loro situazioni geografiche.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo