Art. 7
Convenzione

Art. 7

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In vigore dal 30 mar 1986
Le parti contraenti riconoscono la necessità di accordare un trattamento particolare agli Stati ACP meno sviluppati, e di tener conto delle difficoltà specifiche alle quali devono far fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Esse accordano un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati più svantaggiati delle popolazioni. La cooperazione comporta segnatamente un trattamento particolare nella determinazione del volume delle risorse finanziarie e delle relative condizioni, per consentire agli Stati ACP meno sviluppati di superare gli ostacoli, strutturali o d'altra natura, che si oppongono al loro sviluppo. Per gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari gli obiettivi della cooperazione mirano a definire e stimolare azioni specifiche intese a risolvere i problemi di sviluppo posti dalle loro situazioni geografiche.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-7