Convenzione

Art. 12

In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione agricola mira in primo luogo a ricercare l'autosufficienza e la sicurezza alimentari degli Stati ACP, lo sviluppo e l'organizzazione del sistema produttivo, il miglioramento del tenore e delle condizioni di vita nonché del quadro ambientale delle popolazioni rurali e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali. Le azioni in questo settore sono concepite e attuate a sostegno delle politiche o strategie agro-alimentari definite dagli Stati ACP.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo