Convenzione

Art. 13

In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione nel settore delle miniere e dell'energia mira a promuovere ed a accelerare, nel reciproco interesse, uno sviluppo economico diversificato che usufruisca pienamente del potenziale umano e delle risorse naturali degli Stati ACP, a favorire una migliore integrazione di tali settori e di altri e la loro complementarità con il resto dell'economia. Essa intende creare e rafforzare condizioni ambientali socioculturali ed economiche e infrastrutture materiali che rispondano a tale obiettivo. Essa sostiene gli sforzi degli Stati ACP per elaborare ed attuare politiche energetiche adattate alla loro situazione, in particolare per ridurre progressivamente la dipendenza della maggioranza degli Stati ACP dai prodotti petroliferi importati e sviluppare fonti di energia nuove e rinnovabili. Essa mira a contribuire ad un miglior sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie e tiene conto degli aspetti energetici dello sviluppo dei diversi settori economici e sociali, contribuendo in tal modo al miglioramento delle condizioni di vita e di ambiente ed a una migliore conservazione delle risorse della biomassa, in particolare quella del legname combustibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo