Convenzione

Art. 10

In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione mira ad appoggiare uno sviluppo degli Stati ACP incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa sostiene le politiche e misure prese da questi Stati per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità di creazione e promuovere le loro identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni alla concezione ed all'attuazione dello sviluppo. La cooperazione tiene conto, nei vari settori e nelle varie fasi delle azioni intraprese, della dimensione culturale e delle implicazioni sociali di dette azioni.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo