Convenzione
Art. 10
10 / 399In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione mira ad appoggiare uno sviluppo degli Stati ACP incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa sostiene le politiche e misure prese da questi Stati per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità di creazione e promuovere le loro identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni alla concezione ed all'attuazione dello sviluppo.
La cooperazione tiene conto, nei vari settori e nelle varie fasi delle azioni intraprese, della dimensione culturale e delle implicazioni sociali di dette azioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-10