Convenzione

Art. 9

In vigore dal 30 mar 1986
Nell'ambito delle rispettive competenze, le istituzioni della convenzione esaminano periodicamente i risultati dell'applicazione della stessa, danno gli impulsi necessari e prendono tutte le decisioni e misure utili al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. Nell'ambito delle istituzioni può essere trattato ogni problema che possa direttamente ostacolare l'efficace realizzazione degli obiettivi della presente convenzione. Nell'ambito del Consiglio dei Ministri si procede a consultazioni, su richiesta di una delle parti contraenti, nei casi previsti dalla presente convenzione o quando sorgano difficoltà di applicazione o di interpretazione delle disposizioni della stessa. Quando, nell'ambito delle proprie competenze, la Comunità prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi della presente convenzione, sugli interessi degli Stati ACP, essa ne informa questi ultimi. All'occorrenza, l'iniziativa dello scambio di informazioni può essere presa anche dagli Stati ACP. Su richiesta di tali Stati, si procede tempestivamente a consultazioni, in modo che si possa tener conto delle loro preoccupazioni prima della decisione definitiva.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo