Convenzione

Art. 18

In vigore dal 30 mar 1986
Il regime generale degli scambi, basato sugli obblighi internazionali delle parti contraenti, ha lo scopo di fornire una base sicura e solida per la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunità. Esso si basa sul principio del libero accesso dei prodotti originari degli Stati ACP al mercato della Comunità, con disposizioni particolari per i prodotti agricoli e disposizioni di salvaguardia. In considerazione delle attuali necessità di sviluppo degli Stati ACP, esso non comporta per questi ultimi nessun obbligo di reciprocità in fatto di libero accesso. Esso si basa anche sui principi della non discriminazione tra Stati membri da parte degli Stati ACP e dell'attribuzione alla Comunità di un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo