Convenzione

Art. 23

In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Consiglio dei Ministri è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee, e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno Stato ACP. 2. Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono le seguenti: a) definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti; b) prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione; c) prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione; d) provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione; e) occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione; f) risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalità d'applicazione della presente convenzione; g) esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi; h) prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra gli ambienti economici e sociali della Comunità e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali ambienti e l'ottenimento del loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo