Convenzione
Art. 23
In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Consiglio dei Ministri è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee, e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno Stato ACP.
2. Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono le seguenti:
a) definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti;
b) prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione;
c) prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione;
d) provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione;
e) occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
f) risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalità d'applicazione della presente convenzione;
g) esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi;
h) prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra gli ambienti economici e sociali della Comunità e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali ambienti e l'ottenimento del loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-23