Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Consiglio dei Ministri è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee, e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno Stato ACP. 2. Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono le seguenti: a) definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti; b) prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione; c) prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione; d) provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione; e) occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione; f) risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalità d'applicazione della presente convenzione; g) esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi; h) prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra gli ambienti economici e sociali della Comunità e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali ambienti e l'ottenimento del loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.
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