Art. 18
Convenzione

Art. 18

18 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Il regime generale degli scambi, basato sugli obblighi internazionali delle parti contraenti, ha lo scopo di fornire una base sicura e solida per la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunità. Esso si basa sul principio del libero accesso dei prodotti originari degli Stati ACP al mercato della Comunità, con disposizioni particolari per i prodotti agricoli e disposizioni di salvaguardia. In considerazione delle attuali necessità di sviluppo degli Stati ACP, esso non comporta per questi ultimi nessun obbligo di reciprocità in fatto di libero accesso. Esso si basa anche sui principi della non discriminazione tra Stati membri da parte degli Stati ACP e dell'attribuzione alla Comunità di un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.
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